Statuto Sociale Yorpikus

ART. 1 Costituzione, denominazione e sede.
E’ costituita a Roma l’Associazione culturale denominata “YORPIKUS”(di seguito indicata con il nome Associazione) avente sede in Roma, via di Villa Serventi, 11-f. Il Consiglio Direttivo, mediante delibera, potrà istituire o chiudere sedi secondarie o
sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante.

ART. 2 Scopi.
L’associazione si propone di promuovere, divulgare, produrre, formare, sviluppare e perseguire fnalità culturali inerenti il campo delle arti con particolare interesse per tutte le forme espressive dell’arte contemporanea, la produzione musicale ed audiovisiva,
l’editoria d’arte, la cultura e la creatività in genere, mediante le seguenti attività:

Arti visive.
L’ideazione, produzione, realizzazione, promozione di opere d’arte contemporanea di qualsiasi natura, anche digitale, installativa o performativa.
La gestione di gallerie d’arte o di qualsiasi tipologia di spazio espositivo.
L’organizzazione di eventi d’arte o culturali in genere svolti all’interno di musei, gallerie e di qualsiasi tipologia di spazio o luogo idoneo ad ospitare un evento d’arte o culturale in genere.

Formazione.
Organizzazione di corsi, master, seminari, incontri, convegni, webinar svolti presso Università o scuole pubbliche e private, a qualsiasi livello.

EVENTI. Organizzazione di eventi. Attività di consulenza e project management nell’organizzazione di tournée teatrali, musicali, mostre itineranti ed eventi culturali in genere.
L’organizzazione, promozione o partecipazione a fere, mercati, aste, nazionali e internazionali d’arte, musica e prodotti artistici di qualsiasi genere.

Editoria.
La realizzazione di iniziative editoriali, cataloghi e libri d’arte, manuali e collane di musica, magazine, testate giornalistiche, campagne pubblicitarie, la vendita di spazi pubblicitari all’interno delle opere editoriali prodotte in proprio o da terzi; pubblicazioni
di riviste o libri su supporti digitali, sempre legate al campo delle arti in generale.

Grafica e web.
La realizzazione e produzione di campagne pubblicitarie foto & video su supporti cartacei ed informatici. Realizzazione di installazioni o opere d’arte in video mapping3D. La produzione di contenuti digitali qualsiasi tipo per il web in genere, inclusi canali
tematici streaming e qualsiasi metodo di diffusione, esistente o da inventare, digitali media, gestione e costruzione di account social e sitiweb.

AudioVideo.
Realizzazione e organizzazione, tanto in proprio che per conto terzi, di format televisivi, documentari e produzioni video in genere inerenti le finalità dell’associazione. Organizzazioni e allestimento di set cinematografci, televisivi, fotografci e pubblicitari.

Musica.
La ideazione, produzione, realizzazione, promozione, distribuzione fisica e digitale di opere musicali e discografiche, programmi televisivi e documentari, film, video per il web, audiovisivi in genere, opere cinematografiche, spettacoli teatrali e loro parti o fasi di realizzazione.
La gestione di sale prova, studi di registrazione, mastering, teatri, cinema, discoteche e di qualsiasi altro locale atto ad accogliere attività inerenti la produzione, l’insegnamento e fruizione di musica.

Bandi e Concorsi
L’organizzazione o la partecipazione a Bandi pubblici, concorsi, contest promossi da enti pubblici o privati in Italia o all’estero inerenti le arti visive, l’arte contemporanea, l’editoria d’arte, la musica, le iniziative culturali per il turismo e tutta la produzione creativa ed artistica in generale. Promuovere la diffusione della cultura e dell’arte anche attraverso unampartecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali;

TURISMO
L’organizzazione, partecipazione o promozione di iniziative legate al turismo culturale: visite guidate, tour e pacchetti turistici, viaggi e tutte le attività di promozione culturale ed animazione territoriale.

FONDI
Per il raggiungimento degli scopi indicati, l’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare a reperire i fondi necessari richiedendo sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti
privati come di enti pubblici; partecipando a Bandi, Concorsi, Contest, Gare, nazionali ed internazionali; accordando collaborazioni con gli enti locali (pubblici o privati), anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi. Le finalità proprie
dall’Associazione, oltre all’ambito territoriale e nazionale, possono essere perseguite anche al di fuori di detti confini.

ART. 3 Caratteristiche e durata
L’Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali,
internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto.
L’Associazione ha durata illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 degli associati che provvederà contestualmente alla nomina di un liquidatore.

ART. 4 I Soci
Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fssata periodicamente
dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative versate dai soci sono intrasmissibili, non sono rivalutabili e non sono rimborsabili.

Art. 5) Ammissione degli Associati
Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente Statuto.
Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso, esclusione e decadenza
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’associato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’associato può essere riammesso. L’associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più
alcun diritto viene considerato decaduto.

Art. 7) Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea degli associati;
l’Organo di Amministrazione denominato ConsiglioDirettivo;
il Presidente.

Art. 8) Assemblea degli Associati e Funzioni
L’assemblea degli associati:
nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e il Revisore;
approva il bilancio di esercizio;
delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
approva i regolamenti; delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione; delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande
di ammissione o che procedono all’esclusione di unassociato;
delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

Convocazione
L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso la sede
dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto divoto.
L’assemblea è convocata mediante avviso esposto sulla bacheca dell’Associazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta
ricezione almeno sette giorni primadell’assemblea.

Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega da inviare a una email apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere un numero illimitato di deleghe.
Il voto si esercita in modo palese.


Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti
dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e
sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del
diritto di voto. L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti; che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Maggioranze
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre la presenza del Presidente e almeno un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 9) Consiglio Direttivo
Funzioni
È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione. È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo di:
assicurare il conseguimento delle fnalità istituzionali;
convocare l’Assemblea degli associati; provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati; redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione; compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti
di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione; determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso; deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati; sottoporre all’assemblea proposte emozioni; consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad
evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate; conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
promuovere e organizzare gli eventi associativi;
compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Composizione
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di 3 membri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i propri componenti sono rieleggibili. Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale; professionalità misurata sulle specifche attività istituzionali;
indipendenza da interessi che siano divergenti o configgenti con quelli propri dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice
Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.
Funzionamento
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione anche digitale che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a
ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto)ore.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti almeno n.1 componente.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
Doveri dell’ufficio
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in confitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393,
2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell’Associazione
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 4 annualità ed è rieleggibile.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Art. 12 Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell’Associazione
Composizione
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni liberali, donazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi
di attività di fund raising, partecipazione a Bandi pubblici per la realizzazione di progetti, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
Si compone di un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all’art. 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali,
anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. E’ considerata operazione di distribuzioni indiretta di utili la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di
interesse generale; Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di fnanziamenti destinati ad uno specifico affare.


Art. 14) Bilancio
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi
di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.
L’Assemblea annuale per l’approvazione del Bilancio è da considerarsi valida quando oltre al Presidente e il Segretario nominato è presente almeno un membro del Consiglio Direttivo.

Art.15 Devoluzione
In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge